Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 04/08/1977 (Rv. 387091 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - PATTI TRA LE PARTI - VALIDITA - LIMITI - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO CON RIFERIMENTO AD UNA PERCENTUALE DEL VALORE DEL BENE DEL COMMITTENTE CONTEMPLATO DAL CONTRATTO, IN RAGIONE DEGLI INCASSI EFFETTUATI RELATIVAMENTE AD ESSO - VALIDITA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - PATTI TRA LE PARTI - VALIDITA - LIMITI - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO CON RIFERIMENTO AD UNA PERCENTUALE DEL VALORE DEL BENE DEL COMMITTENTE CONTEMPLATO DAL CONTRATTO, IN RAGIONE DEGLI INCASSI EFFETTUATI RELATIVAMENTE AD ESSO - VALIDITA.*
In materia di contratto di opera intellettuale, a norma dell'art 2233 cod civ, il contratto costituisce la fonte principale per la Determinazione del compenso al professionista, salve le eventuali limitazioni al potere di autonomia delle parti derivanti da norme speciali relative alle singole professioni. Pertanto, in Mancanza di Disposizioni speciali in senso contrario, e valido il patto con il quale, in un contratto di prestazione d'opera intellettuale, il compenso venga stabilito in una percentuale del valore del bene del committente, cui il contratto si riferisce, in ragione degli incassi che sarebbero stati effettuati relativamente a quel bene. (nella specie e stato ritenuto valido l'accordo con il quale le parti avevano convenuto che il professionista - un ingegnere - sarebbe stato retribuito con una somma calcolata in misura percentuale sul valore ovvero sul prezzo di vendita di un suolo cui la prestazione professionale si riferiva). (V 2786/69, mass n 342536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)