Sez. 2, Sentenza n. 2786 del 23/07/1969 (Rv. 342536 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA CONVENZIONALE - LIMITI - LEGISLAZIONI SPECIALI - MINIMI INDEROGABILI DI TARIFFA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA CONVENZIONALE - LIMITI - LEGISLAZIONI SPECIALI - MINIMI INDEROGABILI DI TARIFFA.*
Nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale per la Determinazione del compenso e le eventuali limitazioni al potere di autonomia delle parti possono derivare soltanto da leggi speciali, relative agli ordinamenti delle singole professioni. Tali leggi peraltro, anche quando prevedono l'inderogabilita dei minimi di tariffa, non vietano affatto la pattuizione preventiva dei compensi, salva soltanto tale inderogabilita. (V. 1736-68, massima n. 336604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)