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Sez. 1, Sentenza n. 11251 del 21/11/1990 (Rv. 469852 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - SOLIDARIETÀ PASSIVA - EVENTUS DAMNI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469852-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - SOLIDARIETÀ PASSIVA - EVENTUS DAMNI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine della revocatoria degli Atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 cod. civ. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire "aliunde" la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, in ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, il suddetto "eventus damni" va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella Azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)