Sez. 4, Sentenza n. 5037 del 30/03/2000 Ud. (dep. 06/02/2001) Rv. 219425 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Sviluppo delle conoscenze tecniche - Divario tra quelle esistenti al momento del fatto e del giudizio - Accertamento della colpa - Rilevanza - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico- scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste, esistenti al momento del giudizio, allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili.
Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)