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Sez. L, Sentenza n. 121 del 07/01/1984 (Rv. 432381 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE - STIPULAZIONE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - LEGITTIMITÀ - IPOTESI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432381-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE - STIPULAZIONE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - LEGITTIMITÀ - IPOTESI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ.*

Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentito sia a norma della lett. C) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 - in relazione all'eccezionalità o all'occasionalità delle commesse, senza, peraltro, la necessità che queste comportino lavorazioni esorbitanti dalla normale attività cantieristica, essendo sufficiente che si tratti di opere insuscettibili di prevedibilità e programmazione aziendale - sia a norma della lett. D) dello stesso articolo. (Conf 4099/83, mass n 429053; (Conf 3223/83, mass n 428122).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)