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Sez. 6, Sentenza n. 2912 del 17/10/1973 Ud. (dep. 12/04/1974) Rv. 126691 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - CARNI - MACELLAZIONE - MANCANZA DI PUBBLICO MACELLO - REGISTRO CON LE ANNOTAZIONI SUL BESTIAME MACELLATO - TENUTO DAL VETERINARIO COMUNALE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126691-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - CARNI - MACELLAZIONE - MANCANZA DI PUBBLICO MACELLO - REGISTRO CON LE ANNOTAZIONI SUL BESTIAME MACELLATO - TENUTO DAL VETERINARIO COMUNALE - LEGITTIMITA.*

Nel caso in cui per Mancanza del pubblico macello la macellazione del bestiame viene eseguita nei locali riconosciuti idonei dall'autorita comunale, su parere del veterinario, il registro con le annotazioni prescritte sul bestiame macellato deve essere custodito dal veterinario comunale del luogo in cui e autorizzata la macellazione.*

Riferimenti normativi: Legge 20/12/1928 num. 3298 art. 1, Legge 20/12/1928 num. 3298 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)