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Sez. 3, Sentenza n. 713 del 22/09/1982 Ud. (dep. 27/01/1983) Rv. 157122 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - IN GENERE - SANATORIA - DECRETO DI CITAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ - RINUNCIA ALLA NOTIFICA DEL DECRETO - CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO RISULTANTE DALLA RINUNCIA - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157122-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - IN GENERE - SANATORIA - DECRETO DI CITAZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ - RINUNCIA ALLA NOTIFICA DEL DECRETO - CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO RISULTANTE DALLA RINUNCIA - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*

L'omissione del decreto di citazione per il giudizio integra una ipotesi di nullità assoluta, perché determina la carenza di un valido rapporto processuale. Tuttavia, nel caso in cui risulti una rinunzia, espressa o tacita, dell'imputato stesso alla ritualità delle forme ex lege della notificazione, la irritualità di detta notifica non impedisce che essa raggiunga egualmente il suo scopo, con la conseguenza del sopravvenire della sanatoria generale prevista dall'art. 187 C.P.P. (nella specie, il difensore dell'imputato - soggiornante obbligato - aveva chiesto ed ottenuto dalla cancelleria un certificato attestante la fissazione dell'udienza, onde ottenere l'autorizzazione a farlo assentare dal luogo del soggiorno e lo stesso imputato si presentò all'udienza, senza nulla eccepire in ordine alla regolarità del contraddittorio). (V mass n 126691; (V mass n 102807; (V mass n 109555).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)