Sez. 3, Sentenza n. 459 del 14/02/1966 (Rv. 320909 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - DIFFERENZA RISPETTO ALLE LIMITAZIONI DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - DIFFERENZA RISPETTO ALLE LIMITAZIONI DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*
Le clausole delimitanti l'oggetto del contratto non sono soggette alla disciplina dell'art.1341, comma II, cod.civ., giacche la limitazione della responsabilita in tal caso e una mera conseguenza di tale delimitazione. Pertanto, ha effetto anche se non approvata specificatamente per iscritto la clausola, inserita nello scontrino a stampa rilasciato dal gestore di un posteggio per veicoli, che esclude i bagagli dall'Obbligo di custodia, assunto con l'accettazione del veicolo che li contiene. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)