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Sez. 3, Sentenza n. 459 del 14/02/1966 (Rv. 320909 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - DIFFERENZA RISPETTO ALLE LIMITAZIONI DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320909-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - DIFFERENZA RISPETTO ALLE LIMITAZIONI DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*

Le clausole delimitanti l'oggetto del contratto non sono soggette alla disciplina dell'art.1341, comma II, cod.civ., giacche la limitazione della responsabilita in tal caso e una mera conseguenza di tale delimitazione. Pertanto, ha effetto anche se non approvata specificatamente per iscritto la clausola, inserita nello scontrino a stampa rilasciato dal gestore di un posteggio per veicoli, che esclude i bagagli dall'Obbligo di custodia, assunto con l'accettazione del veicolo che li contiene. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)