Sez. 3, Sentenza n. 3489 del 04/12/1971 (Rv. 355126 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - ESTREMI - CLAUSOLA DELIMITATRICE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - ESTREMI - CLAUSOLA DELIMITATRICE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Perche una clausola importi una limitazione di responsabilita del contraente, che ha predisposto lo schema negoziale, occorre che la stessa in relazione allo specifico oggetto del contratto, riduca l'ambito obiettivo della responsabilita, gia fissato, con piu ampia estensione, dalla legge o dal contratto; la clausola, invece, che delimita l'oggetto del contratto, circoscrivendo, correlativamente, a tale oggetto la responsabilita del contraente che l'ha predisposta non importa per se sola alcuna limitazione di responsabilita. (V 1632'67, mass n 328437; 1055'66, mass n 322118; 459'66, mass n 320909).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)