Sez. 1, Sentenza n. 4179 del 29/04/1994 (Rv. 486430 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere | Spedizioniere doganale - Pagamento dei tributi doganali - Differimento - Polizza fidejussoria - Stipulazione - Società di assicurazioni escussa dalla amministrazione finanziaria - Surrogazione e regresso nei confronti del proprietario importatore - Ammissibilità - Interessi con decorrenza e nella misura prevista dalla normativa doganale - Fidejussore - Richiesta al proprietario importatore - Ammissibilità.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere
Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana, per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di sub-delega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. n. 43 del 1973, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fidejussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dalla amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario - importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e, quindi, dell'obbligazione garantita. Poiché l'indicata surrogazione, a norma dell'art. 2 legge n. 348 del 1982, avviene in tutti i diritti e le azioni spettanti all'amministrazione, il fidejussore ben può richiedere al proprietario-importatore la corresponsione degli interessi (nella specie, quelli maturati dopo l'incameramento della cauzione da parte della p.a.), con la decorrenza e nella misura previste dalla normativa doganale regolante i rapporti tra l'amministrazione ed il debitore garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79, Legge 10/06/1982 num. 348 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)