diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8852 del 21/08/1993 (Rv. 483521 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere | Spedizioniere doganale - differimento del pagamento dei tributi doganali - Polizza fideiussoria - Stipulazione - Tributi - Pagamento da parte del fideiussore - Diritto di regresso nei confronti del proprietario della merce importata - Ammissibilità - Comportamento illecito dello spedizioniere - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483521-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere

Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando con una società di assicurazioni un accordo di "provvista", perché detta società assuma verso lo Stato l'obbligazione di garantire - mediante polizza fideiussoria - il pagamento di detti tributi, deve essere riconosciuto a tale società il diritto di surrogazione (artt. 1949-1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario- importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore solidale) è soggetto passivo del tributo e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia versato alla dogana le somme ricevute dal cliente-importatore, giacché tale comportamento resta limitato nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)