Sez. 1, Sentenza n. 285 del 07/02/1972 (Rv. 356131 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PRESCRIZIONE - CAMBIALE - EFFICACIA DI PROMESSA DI PAGAMENTO - PERSISTENZA ANCHE NEI RAPPORTI TRA GIRANTE E GIRATARIO - CREDITORE CHE SI AVVALE DEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - PROVA ULTERIORE DEL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PRESCRIZIONE - CAMBIALE - EFFICACIA DI PROMESSA DI PAGAMENTO - PERSISTENZA ANCHE NEI RAPPORTI TRA GIRANTE E GIRATARIO - CREDITORE CHE SI AVVALE DEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE - PROVA ULTERIORE DEL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La cambiale, priva del rigore cambiario per effetto di prescrizione, conserva l'efficacia di una promessa di pagamento e, come tale, fa presumere l'esistenza di un rapporto fondamentale, in guisa da dispensare colui, in favore del quale la promessa e fatta, dall'Onere di darne dimostrazione. Ed il vaglia cambiario puo essere fatto valere come chirografo contenente una promessa di pagamento, non solo dal prenditore contro l'emittente ma anche dal giratario contro il girante, e cio pur se il nuovo beneficiario non sia stato indicato nel titolo. Ne dal fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non importa l'inversione dell'Onere probatorio, dovendo la prova della sussistenza del credito essere fornita da chi ottenne il decreto e non gia dall'opponente, puo trarsi la conseguenza che chi si giova del procedimento di ingiunzione debba fornire un'ulteriore prova del suo credito, oltre quella risultante dal titolo cambiario esibito. (Conf 2498'68, mass n 334943).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)