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Sez. 1, Sentenza n. 2498 del 13/07/1968 (Rv. 334943 - 01)

TITOLI DI CREDITO - PRESCRIZIONE - DELL'AZIONE CAMBIARIA - CAMBIALE - EFFICACIA DI PROMESSA DI PAGAMENTO- ANCHE NEI RAPPORTI TRA GIRANTE E GIRATARIO- CREDITORE CHE SI AVVALE DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - PROVA ULTERIORE DEL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334943-01

TITOLI DI CREDITO - PRESCRIZIONE - DELL'AZIONE CAMBIARIA - CAMBIALE - EFFICACIA DI PROMESSA DI PAGAMENTO- ANCHE NEI RAPPORTI TRA GIRANTE E GIRATARIO- CREDITORE CHE SI AVVALE DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - PROVA ULTERIORE DEL CREDITO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La cambiale, priva del vigore cambiario per effetto di prescrizione, conserva l'efficacia di una promessa di pagamento e, come tale, fa presumere l'esistenza di un rapporto fondamentale, in guisa da dispensare colui in favore del quale la promessa e fatta, dall'Onere di darne la dimostrazione. Ed il vaglia cambiario puo essere fatto valere come chirografo contenente una promessa di pagamento, non solo dal prenditore contro l'emittente, ma anche dal giratario contro il girante, e cio pur se il nuovo beneficiario non sia stato indicato nel titolo. Ne dal fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non importa inversione dell'Onere probatorio, dovendo la prova della sussistenza del credito essere fornita da chi ottenne il decreto e non gia dall'opponente, puo trarsi la conseguenza che chi si giova del procedimento di ingiunzione debba fornire un'ulteriore prova del suo credito, oltre quella risultante dal titolo cambiario esibito. (V. 3075-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)