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Sez. L, Sentenza n. 1025 del 13/02/1980 (Rv. 404481 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI - PENSIONE DI INVALIDITA - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404481-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI - PENSIONE DI INVALIDITA - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 14 della legge 4 febbraio 1967 n 37, sul riordinamento della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri e sul miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, spetta la pensione di invalidita, nel concorso degli altri requisiti, al geometra che, gia affetto da malattia o colpito da infortunio, tale da non avergli fatto perdere, in modo permanente ed assoluto, la capacita di esercitare la professione, al momento della iscrizione all'albo professionale e quindi della obbligatoria Assicurazione presso la cassa di previdenza, abbia perso, successivamente, per sopravvenuta altra infermita o per aggravamento di quella preesistente o per nuovo intervenuto infortunio, con le caratteristiche della permanenza e dell'assolutezza, la indicata capacita.*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1967 num. 37 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)