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Sez. L, Sentenza n. 1602 del 22/02/1985 (Rv. 439592 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - INFERMITÀ PREESISTENTI ALLA INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - VALUTABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439592-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - INFERMITÀ PREESISTENTI ALLA INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - VALUTABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'applicabilità anche in materia di assicurazioni sociali - in virtù dell'art. 1886 cod. civ. - del principio dettato dall'art. 1895 dello stesso codice, circa la nullità del contratto assicurativo per l'inesistenza del rischio, non escludeva, già anteriormente alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (nel testo modificato dall'art. 24 della legge n. 160 del 1975) pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 163 del 1983, la valutabilità, ai fini del diritto alla pensione d'Invalidità, delle infermità preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo che non fossero già sufficienti, prima dell'inizio di tale rapporto, a ridurre la capacità di guadagno al di sotto dei limiti legali richiesti, riconoscendosi che il superamento di questi potesse conseguire all'aggravamento di esse o al sopravvenire di altre infermità. Tale principio trova applicazione anche in tema di previdenza forense, la quale ha sempre avuto carattere sociale, rientrando nella sfera dell'art. 38 cost., e, che, in virtù dell'art. 13 della legge 25 febbraio 1963 n. 289 e dell'art. 6 della legge 5 luglio 1965 n. 798, ha assunto carattere obbligatorio anche per i professionisti titolari di pensioni diverse da quella di guerra (la fruizione della quale non escludeva, già ab origine, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa nazionale). (V 7182/83, mass n 431789; (V 3695/83, mass n 428598; (V 4091/81, mass n 414742; (V 1025/80, mass n 404481).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 08/01/1952 num. 6 art. 1, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 08/01/1952 num. 6 art. 39, Legge 31/07/1956 num. 991 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 art. 1, Legge 25/02/1963 num. 289 art. 13, Legge 05/07/1965 num. 798 art. 6, Legge 24/12/1969 num. 991 art. 4, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)