Sez. U, Ordinanza n. 649 del 12/10/1988 (Rv. 460101 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968, RATIFICATO CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804 - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968, RATIFICATO CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804 - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento, con il quale la Corte d'appello dispone l'apposizione della formula esecutiva su sentenza resa da tribunale straniero, nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, è suscettibile di opposizione davanti alla stessa Corte d'appello, la cui decisione è poi impugnabile con ricorso per Cassazione (artt. 36 e 37 della citata convenzione). Ne consegue l'inammissibilità (nella specie, dichiarata con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.) del ricorso per Cassazione proposto direttamente contro detto provvedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 36, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)