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Sez. 1, Sentenza n. 16163 del 20/07/2007 (Rv. 598518 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Apposizione di formula esecutiva ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles (legge n. 804 del 1971) - Pronuncia della Corte d'appello di riconoscimento della sentenza straniera secondo l'art. 67 della legge n. 218 del 1995 - Provvedimento avente natura di sentenza impugnabile solo col ricorso per cassazione - Ammissibilità dell'opposizione alla stessa corte d'appello col rito di cui agli artt. 36 e ss. della legge n. 804 del 1971 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598518-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

La procedura di esecuzione in Italia delle decisioni rese da uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge n. 804 del 1971, integra un procedimento di cognizione di tipo monitorio che prevede l'emissione, da parte della corte d'appello, di un provvedimento "inaudita altera parte", suscettibile di contraddittorio differito in caso di opposizione; la verifica giudiziale delle condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere prevista dagli artt. 64 e 67 della legge n. 218 del 1995, invece, è regolata come un giudizio in contraddittorio davanti alla corte d'appello, la cui sentenza è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla parte, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 804 del 1971, contro il provvedimento del medesimo giudice che, pur investito di una mera richiesta di apposizione di formula esecutiva su alcuni provvedimenti stranieri, aveva poi in effetti, in contraddittorio, ritenuto sussistenti tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia di tali provvedimenti, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995. La S.C. ha enunciato tale principio ribadendo che, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, occorre fare riferimento alla qualificazione del rapporto controverso data dal giudice nel provvedimento impugnato, indipendentemente dal "nomen iuris" attribuito all'azione dalla parte che propone il gravame).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804 art. 31, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 36, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)