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Sez. 1, Sentenza n. 553 del 07/03/1963 (Rv. 260736 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - IMPUGNAZIONE RADICALE DELLA SENTENZA - IMPUGNAZIONE DI UN PUNTO FONDAMENTALE - PRESUPPOSTI DELLA QUESTIONE - IMPLICITO RICHIAMO - RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O PRETERMESSE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1963-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260736-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - IMPUGNAZIONE RADICALE DELLA SENTENZA - IMPUGNAZIONE DI UN PUNTO FONDAMENTALE - PRESUPPOSTI DELLA QUESTIONE - IMPLICITO RICHIAMO - RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O PRETERMESSE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*

Il giudizio di appello deve intendersi limitato al riesame della causa nei limiti stabiliti dai motivi di impugnazione, in base al principio 'tantum devolutum quantum appellatum', che subisce deroga soltanto quando il contenuto dell'atto di impugnazione, considerato nel suo complesso, riveli chiaramente la volonta dell'appellante di investire radicalmente la sentenza ovvero si tratti di investimento necessariamente integrale per effetto della impugnazione di un punto fondamentale della causa ovvero l'esame del giudice di appello riguardi ragioni giuridiche dedotte a sostegno di domande od eccezioni, da ritenersi implicitamente richiamate con la riproposizione, davanti al giudice di secondo grado, delle domande ed eccezioni cui aderiscono. L'intenzione della parte di sottoporre alla cognizione del giudice di secondo grado domande ed eccezioni respinte ovvero non esaminate in primo grado perche pretermesse o ritenute assorbite, deve risultare in modo non equivoco sotto comminatoria, di presunzione di rinuncia ai sensi dell'art 346 cod proc civ. (Conf 2251/60, 28/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)