Sez. L, Sentenza n. 3699 del 17/06/1982 (Rv. 421668 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE IN QUANTO RESPINTE O ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE DELLE MEDESIME RAGIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA DI RIGETTO DEL GRAVAME E, IN SUBORDINE, DI AMMISSIONE DI PROVE ARTICOLATE IN PRIMO GRADO - RINUNZIA ALLE PREDETTE RAGIONI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE IN QUANTO RESPINTE O ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE DELLE MEDESIME RAGIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOMANDA DI RIGETTO DEL GRAVAME E, IN SUBORDINE, DI AMMISSIONE DI PROVE ARTICOLATE IN PRIMO GRADO - RINUNZIA ALLE PREDETTE RAGIONI - ESCLUSIONE.*
La parte vittoriosa che abbia visto accolte in prime cure le sue conclusioni di merito per ragioni diverse da quelle prospettate, non è tenuta a riproporre con espresse deduzioni tali ragioni, sia se respinte, sia se pretermesse in quanto assorbite, essendo solo necessario che ad esse non rinunzi né implicitamente né esplicitamente, escludendosi una rinunzia siffatta nel caso in cui la parte vittoriosa chieda il rigetto del gravame ed in subordine l'ammissione di prove articolate in primo grado poiché tale comportamento processuale comporta un implicito richiamo a tutte le ragioni ed istanze utili per la reiezione dell'appello. (V 3099/72, mass n 360877; (V 553/63, mass n 260736).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)