Sez. 3, Sentenza n. 15148 del 23/11/2000 (Rv. 542106 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento - Parte ritualmente citata e non comparsa - Art. 2719 - Applicabilità .
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Gli artt. 2712 e 2719 cod. civ., relativi rispettivamente alle "riproduzioni meccaniche" e alla "copie fotografiche di scritture" sono applicabili anche nei confronti della parte ritualmente citata ma non costituita ed ai fini della prova di eventi processuali, quali la costituzione in giudizio di una parte (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto conforme all'originale la copia di una comparsa di costituzione, per effetto del mancato disconoscimento della parte intimata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)