Sez. 2, Sentenza n. 14438 del 22/06/2006 (Rv. 591334 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Copia fotostatica - Conformità all'originale - Disconoscimento - Onere - Sussistenza in capo al contumace.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO
In tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli articoli 2712 e 2719 cod. civ., secondo cui esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)