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Sez. 5, Sentenza n. 3551 del 22/02/2005 (Rv. 579654 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Diverse annualità d'imposta dello stesso tributo - Decisione separata relativa ad una annualità - In ordine a questione pregiudiziale (validità della notificazione dell'accertamento) - Efficacia di giudicato rispetto ai giudizi concernenti le altre annualità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579654-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di giudicato relativo ad un anno d'imposta e potenzialmente influente riguardo ad una pluralità di giudizi paralleli e aventi ad oggetto la medesima imposta per altre e distinte annualità, quando il primo giudizio sia stato definito su di un punto che è proprio solo di quel singolo procedimento, esso non è idoneo ad estendere i suoi effetti anche agli altri giudizi, atteso che tutte le questioni di carattere formale, relative al corretto svolgimento della fase amministrativa che precede quella giurisdizionale, sono strettamente correlate a quel singolo giudizio. In particolare, la decisione della controversia relativa ad una annualità di un tributo, che sia stata incentrata sul punto pregiudiziale della nullità dell'avviso di accertamento per invalidità della notificazione dell'atto, non ha efficacia di giudicato negli altri giudizi poichè ogni singolo accertamento fiscale deve essere notificato separatamente e, di regola, non contestualmente ma anno per anno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)