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Sez. 2, Sentenza n. 538 del 23/02/1973 (Rv. 362569 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362569-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre e censurabile in Sede di legittimita l'individuazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto per la definizione del rapporto, non e sindacabile in Cassazione, quando sia adeguatamente e logicamente motivata e sia immune da vizi giuridici, la valutazione delle circostanze di fatto che ha portato il giudice di merito ad affermare o escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituendo tale valutazione un apprezzamento di fatto. (Conf 1598/71, mass n 352002).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)