Sez. 2, Sentenza n. 1598 del 28/05/1971 (Rv. 352002 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre e censurabile in Sede di legittimita l'individuazione dei criteri astratti e generali (collaborazione, subordinazione, onerosita) da applicare nel caso concreto per la definizione del rapporto, non e sindacabile in Cassazione, quando sia adeguatamente e logicamente motivata e sia immune da vizi giuridici, la valutazione delle circostanze di fatto che ha portato il giudice del merito ad affermare o ad escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituendo tale valutazione un apprezzamento di fatto. (Conf 3802'68, mass n 337217' 475'67, mass n 326424).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)