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Sez. 3, Sentenza n. 3551 del 25/06/1979 (Rv. 399966 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - NULLITA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399966-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - NULLITA DELL'INTERO CONTRATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - MUTUO CON PATTO COMMISSORIO - NULLITA - ESTENSIONE.*

L'art 1419, comma secondo cod civ per il quale la nullita delle singole clausole non importa la nullita del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, si riferisce all'ipotesi in cui specifiche Disposizioni, oltre a comminare la nullita di determinate clausole contrattuali, ne impongono anche la sostituzione con una normativa legale, al fine di eliminare la difformita della legge, mentre tale norma non si applica qualora il legislatore, nello statuire la nullita di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia altresi prevista, sostituzione con una norma imperativa. Pertanto, la norma dell'art 1419, secondo comma, cod civ non e applicabile al mutuo con patto commissorio, in quanto alla statuizione di nullita del patto commissorio sancito dall'art 2744 cod civ non si accompagna la previsione di una disciplina legale volta a sostituire tale patto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)