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Sez. 2, Sentenza n. 3783 del 11/06/1981 (Rv. 414415 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - SOSTITUZIONE DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE NULLE CON NORME IMPERATIVE - CONSEGUENZE - AMBITO DI APPLICAZIONE - VENDITA IMMOBILIARE - ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMPRATORE DELL'ONERE DELL'IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - NULLITA DELLA CLAUSOLA - DISCIPLINA EX ART 1419, COMMA SECONDO, COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414415-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - SOSTITUZIONE DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE NULLE CON NORME IMPERATIVE - CONSEGUENZE - AMBITO DI APPLICAZIONE - VENDITA IMMOBILIARE - ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMPRATORE DELL'ONERE DELL'IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - NULLITA DELLA CLAUSOLA - DISCIPLINA EX ART 1419, COMMA SECONDO, COD CIV - INAPPLICABILITA.*

L'art 1419, secondo comma, cod civ, per il quale la nullita delle singole clausole non importa la nullita del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, si riferisce all'ipotesi in cui specifiche Disposizioni, oltre a comminare la nullita di determinate clausole contrattuali, ne impongano anche la sostituzione con una normativa legale, mentre tale disposizione non si applica qualora il legislatore, nello statuire la nullita di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa. Pertanto, l'art 1419, secondo comma, citato non e applicabile ad una vendita immobiliare in cui l'acquirente abbia assunto l'Onere dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, atteso il carattere non sostitutivo degli artt 19 e 40 della legge 5 marzo 1963 n 246, sancenti la nullita di siffatto patto. (V 3551/79, mass n 399966; (V 1464/65, mass n 312777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 19, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)