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Sez. 1, Ordinanza n. 21846 del 26/06/2026 (Rv. 679089-01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Fallimento - Accertamento del passivo - Danni da inadempimento contrattuale - Opponibilità alla procedura concorsuale - Risoluzione del contratto - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2026-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679089-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

In tema di accertamento del passivo nel fallimento, il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, deve essere accertato, a norma degli artt. 52 e 59 della l.fall., nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo, senza che, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamente dedotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. della l.fall., anche la previa risoluzione del contratto, come è, viceversa, necessario nel solo diverso caso in cui il diritto risarcitorio azionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto e sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 72, comma 5, l.fall.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)