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Sez. U, Sentenza n. 6481 del 18/03/2026 (Rv. 677566-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE | Domanda di risoluzione per inadempimento - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Domanda avente ad oggetto beni soggetti al regime pubblicitario trascritta in data antecedente al fallimento - Necessaria premessa di domande restitutorie o risarcitorie - Forme dell'accertamento del passivo - Necessità - Fondamento - Pretese estranee alla partecipazione al concorso o oggetto di sentenza non passata in giudicato - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677566-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa e che sia promossa prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della l. fall., stante il rilievo che assume la pregiudiziale costitutiva nella genesi dei crediti restitutori e risarcitori, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato.

Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72 com. 5, Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)