Sez. 3, Sentenza n. 6528 del 22/03/2011 (Rv. 617240 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Art. 2049 cod. civ. - Responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito dei domestici o commessi - Limiti - Fatto illecito cagionato a terzi - Applicabilità - Fatto illecito nei confronti del committente o di se stesso - Applicabilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile derivante da fatto illecito, la norma dell'art. 2049 cod. civ. - che pone a carico dei padroni e committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti - trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito del domestico o commesso, ma non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che quest'ultimo abbia procurato al committente oppure a se stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)