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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22717 del 20/07/2022 (Rv. 665422 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Art. 2049 c.c. - Danni cagionati al committente dal commesso in cooperazione con terzi - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665422-01

RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

La norma di cui all'art. 2049 c.c. è finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente - rispetto alla quale il preponente risponde per il cd. collegamento funzionale - e non è volta a tutelare i terzi che, in cooperazione col dipendente, abbiano cagionato danni al soggetto preponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, in mancanza di un concorso ex art. 1227 c.c., l'art. 2049 c.c. potesse fondare una corresponsabilità della banca danneggiata dalla condotta truffaldina del direttore di una sua filiale, che in cooperazione con un notaio e con un imprenditore in crisi, aveva concesso di una serie di mutui garantiti da ipoteche su immobili di consistenza molto inferiore rispetto alle somme mutuate).

Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)