Sez. 1, Ordinanza n. 1459 del 07/06/1977 Cc. (dep. 21/09/1977) Rv. 136695 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA PERSONALE - NATURA - NORME DI STRETTA INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DEL FAVOR LIBERTATIS - FONDAMENTO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA PERSONALE - NATURA - NORME DI STRETTA INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DEL FAVOR LIBERTATIS - FONDAMENTO.*
Le Disposizioni sulla custodia preventiva sono di stretta interpretazione per quanto attiene all'adozione di misure restrittive della liberta personale dell'imputato, posto che gli artt 13 e 27 Costituzione pongono l'esigenza dell'adeguamento delle leggi ordinarie al principio del favor libertatis, come corollario della presunzione di non colpevolezza, nonche l'Obbligo del rispetto della regola della tassativita dei casi e dei modi di restrizione della liberta personale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 27, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)