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Sez. 3, Sentenza n. 1669 del 01/10/1986 Cc. (dep. 10/11/1986) Rv. 174240 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CRITERI PER L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PROCESSUALE - PREVALENZA DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE - CONDIZIONI: CONFORMITÀ AL DETTATO COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1986-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174240-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CRITERI PER L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PROCESSUALE - PREVALENZA DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE - CONDIZIONI: CONFORMITÀ AL DETTATO COSTITUZIONALE.*

In materia di coercizione personale le norme processuali devono essere interpretate in conformità del dettato costituzionale, che sancisce l'inviolabilità della libertà individuale. Nell'ipotesi in cui l'interpretazione teleologica e sistematica non pervengono con certezza a risultati univoci, il giudice deve ancorare la sua pronuncia al parametro letterale, quando quest'ultimo conduca alla formulazione di criteri aderenti alla disciplina costituzionale dell'istituto attraverso il restringimento delle ipotesi in cui sia consentita la privazione della libertà del singolo. Ne deriva che ai fini dell'emissione del mandato di cattura facoltativo il giudice deve tener conto sia delle esigenze di prevenzione speciale (pericolosità dell'imputato) che delle ragioni processuali (pericolo di fuga - pericolo per l'acquisizione delle prove). Mentre la prima (pericolosità) deve comunque coesistere con una delle altre due (pericolo di fuga - pericolo per l'acquisizione probatoria), queste ultime possono essere tra loro alternative. Sostanzialmente conforme; (V mass n 167251; (V mass n 136695, sulla prima parte della massima in senso sostanzialmente conforme; (Conf mass n 170985; (Conf mass n 171109; (Conf mass n 168490, sulla seconda parte in ordine al cumulo dei criteri; (contra mass n 166858; (contra mass n 165610; (contra mass n 165317; (contra mass n 161849; (contra mass n 159691 sulla seconda parte nel senso della alternatività dei criteri).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 27, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Pen. art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)