Sez. 3 - , Sentenza n. 9357 del 15/01/2020 Ud. (dep. 09/03/2020) Rv. 278640 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Bevanda evocativa di gusto di vino “dop” italiano - Produzione non proveniente da vitigni nazionali - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, integra il reato previsto dall'art. 517 cod. pen., in relazione all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino "doc" italiano, nel caso in cui il mosto fornito dal venditore non provenga da vitigni italiani, diversamente da quanto desumibile dalla confezione. (Fattispecie relativa alla messa in commercio di "wine kit", contenenti mosto, tappi ed etichette, recanti nella confezione le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta, la denominazione "vini italiani" e le effigi della bandiera italiana e del Colosseo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)