Sez. 3, Sentenza n. 54521 del 14/06/2016 Cc. (dep. 22/12/2016) Rv. 268716 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA - FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE | "Fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine dei prodotti presentati alla dogana per l'immissione in commercio - Reato ed illecito amministrativo previsti dall'art. 4 della legge n. 350 del 2003 - Elementi distintivi - Individuazione.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA - FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, la "fallace indicazione" di provenienza o di origine dei prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)