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Sez. 1, Sentenza n. 15 del 03/01/1998 (Rv. 511300 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE | Reclamo avverso il provvedimento dell'istruttore dichiarante inammissibile o improcedibile l'appello - Accoglimento - Revoca in sede di decisione della causa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511300-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE

L'ordinanza, dichiarata non impugnabile dall'art. 357, ultimo comma, cod. proc. civ., con la quale la Corte d'appello accoglie il reclamo avverso il provvedimento con cui l'istruttore aveva dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, è riesaminabile anche d'ufficio e, quindi, revocabile dalla stessa Corte in sede di decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)