Sez. 1, Sentenza n. 15 del 03/01/1998 (Rv. 511300 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE | Reclamo avverso il provvedimento dell'istruttore dichiarante inammissibile o improcedibile l'appello - Accoglimento - Revoca in sede di decisione della causa - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE
L'ordinanza, dichiarata non impugnabile dall'art. 357, ultimo comma, cod. proc. civ., con la quale la Corte d'appello accoglie il reclamo avverso il provvedimento con cui l'istruttore aveva dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, è riesaminabile anche d'ufficio e, quindi, revocabile dalla stessa Corte in sede di decisione della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)