Sez. 1, Sentenza n. 9033 del 26/08/1993 (Rv. 483573 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Reclamo avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello - Decisione del Collegio con ordinanza sottoscritta dal solo Presidente - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere
In tema di reclamo avverso l'ordinanza del consigliere istruttore che ai sensi dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ. abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello, il provvedimento con cui il collegio rigetta il reclamo, ancorché reso non nella prescritta forma di sentenza bensì con ordinanza sottoscritta dal solo presidente, in violazione del terzo comma dell'art. 357 cod. proc. civ., è impugnabile con ricorso per cassazione, atteso il suo contenuto decisorio ed il carattere definitivo sull'inammissibilità, poiché la mancanza di completa sottoscrizione non esclude la sicura provenienza dell'atto dall'organo collegiale designato dalla legge ad emettere il provvedimento nella forma rituale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)