Sez. 1, Sentenza n. 2774 del 23/07/1969 (Rv. 342508 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIFFERENZA CON ALTRI RAPPORTI - SOCIETA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIFFERENZA CON ALTRI RAPPORTI - SOCIETA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Il contratto di associazione in partecipazione si differenzia da quello di societa per la Mancanza di un fondo comune e per la titolarita dell'impresa nel solo associante, il quale svolge ogni attivita sotto l'impulso della sua volonta e con responsabilita esclusiva verso i terzi, mentre l'associato partecipa soltanto agli utili ed eventualmente alle perdite della gestione. Non e escluso che, a seguito di accordo tra le parti, l'associato possa ingerirsi nella gestione medesima entro i limiti convenuti ma anche in tal caso l'associante rimane il dominus di essa. (Conf. 1433-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)