diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 35079 del 07/07/2009 Ud. (dep. 09/09/2009) Rv. 244631 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Intervenuta emanazione di legge più favorevole - Successiva modifica di quest'ultima "in peius" - Ostatività alla retroattività della prima legge ai fatti pregressi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244631-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di successione di leggi penali, l'applicazione retroattiva della legge più favorevole permane anche se, successivamente, la stessa venga modificata in senso meno favorevole, venendo così ripristinate le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge "mitior" aveva a sua volta modificato. (Fattispecie di acquisto a fini commerciali di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti, intervenuta anteriormente all'art. 16 della l. n. 248 del 2000 che ha configurato tale fatto come illecito amministrativo prevalente sul delitto di ricettazione; la Corte, in applicazione del suddetto principio, ha affermato la retroattività di tale più favorevole norma benché successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 68 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 art. 14 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 art. 16, Legge 09/04/2003 num. 68 art. 26, Legge 09/04/2003 num. 68 art. 28, Legge 09/04/2003 num. 68 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)