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Sez. 4, Sentenza n. 23613 del 18/03/2004 Cc. (dep. 20/05/2004) Rv. 228786 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Ripetute modifiche del trattamento sanzionatorio - Applicazione della legge più favorevole al reo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228786-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In materia di successione di leggi penali, l'art. 2 comma terzo cod. pen. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole. (Principio applicato dalla Corte in una fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 comma secondo cod. strad., commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che ha attribuito tale contravvenzione al giudice di pace, con conseguente applicazione delle nuove sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, e giudicato dal tribunale dopo le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214, con cui è stata ripristinata la competenza del giudice ordinario, con la previsione della pena dell'arresto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 art. 5, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)