Sez. 3, Sentenza n. 1511 del 05/05/1969 (Rv. 340339 - 01)
TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - ESERCIZIO - CONDIZIONI - OFFERTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO CAMBIARIO - DEPOSITO DEL TITOLO NELLA CANCELLERIA - FINALITA - INSERIMENTO DEL TITOLO NEL FASCICOLO DI PARTE - INSUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - ESERCIZIO - CONDIZIONI - OFFERTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO CAMBIARIO - DEPOSITO DEL TITOLO NELLA CANCELLERIA - FINALITA - INSERIMENTO DEL TITOLO NEL FASCICOLO DI PARTE - INSUFFICIENZA.*
A norma dell'art. 66, terzo comma della legge cambiaria, l'Esercizio dell'Azione causale e subordinato alla condizione dell'offerta in restituzione del titolo cambiario al debitore e del deposito dello stesso nella cancelleria del giudice competente a conoscere dell'Azione medesima. Tali adempimenti sono preordinati alla consegna effettiva del titolo al debitore per il caso che l'Azione causale venga accolta e che questi paghi il debito. E necessario percio che il titolo, una volta depositato, rimanga sottratto alla disponibilita del creditore sino alla definizione della lite, anche per evitare che il debitore possa essere esposto al rischio di un duplice pagamento. Il suindicato precetto legislativo non puo ritenersi adempiuto, con il semplice inserimento dei titoli nel fascicolo di parte, che dalla parte stessa puo essere, in ogni tempo, ritirato dalla cancelleria. (V. 2357-68, mass. N. 334696).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)