Sez. 1 - , Ordinanza n. 22415 del 05/08/2021 (Rv. 662184 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Mancata istituzione dell’Ufficio del processo in materia di protezione internazionale (cd. UPI) - Nullità dell’attività istruttoria delegata ai G.O.P. - Esclusione - Fondamento. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) - In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
L'ufficio del processo in materia di protezione internazionale (UPI) rappresenta un modulo organizzativo avente finalità di snellimento e più rapida trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale di cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha auspicato, ma non imposto, l'istituzione con propria circolare cosicché la sua eventuale mancata realizzazione non può incidere sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, ex art. 158 c.p.c. né determinare la nullità dell'attività giurisdizionale, di natura istruttoria, delegata, nelle controversie in questione, ai giudici onorari di pace (G.O.P.), che incontestabilmente appartengono all'ufficio giudiziario presso cui prestano la loro opera.
Cod. Proc. Civ. art. 158, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 10, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)