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Sez. 2, Sentenza n. 466 del 14/01/2016 (Rv. 638215 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Assegnazione degli affari civili a vice pretore onorario - Criteri - Circolari del CSM in tema di attività del v.p.o. - Violazione - Nullità degli atti compiuti dal v.p.o. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638215-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

Il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell'espletamento dell'attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge. (Fattispecie relativa ad una vendita all'incanto disposta, in un giudizio divisorio, dal v.p.o. nominato in sostituzione del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)