Sez. 3, Ordinanza n. 2726 del 29/01/2024 (Rv. 670073-01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - SOGGETTI EQUIPARATI | Contratto di affitto agrario - Equiparazione tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale ex art. 7 l. 203 del 1982 - Applicabilità temporale.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - SOGGETTI EQUIPARATI
In tema di contratti di affitto agrario l'equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, stabilita dall'art. 7, comma 3, della l. n. 203 del 1982 ai fini dell'applicabilità delle disposizioni della stessa legge, rileva soltanto per i contratti stipulati a far data dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della l. n. 205 del 2017.
Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7 com. 3, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)