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Sez. 3 - , Ordinanza n. 34411 del 23/11/2022 (Rv. 666271 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLTIVATORE | Successione nel contratto da parte di uno dei coeredi dell'affittuario coltivatore diretto - Condizioni - Onere della prova - Contenuto - Individuazione.
Stato
decisa il 2022-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666271-01

CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLTIVATORE

In tema di contratti agrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della l. n. 203 del 1982, la successione dell'erede all'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario, di cui era già parte il "de cuius", è possibile, sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge. Ne consegue che, in caso di contestazione, chi intenda subentrare nel rapporto non deve soltanto dedurre la propria qualità di erede dell'affittuario, ma è anche tenuto a fornire la prova di essere "imprenditore agricolo a titolo principale"(ora qualificato "imprenditore agricolo professionale" dall'art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004), coltivatore diretto o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti ex art. 7, comma 2, della l. n. 203 del 1982 e di avere esercitato e di continuare ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal "de cuius".

Legge 05/03/1982 num. 203 art. 7, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)