Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 17/03/1982 (Rv. 419555 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CASI DI INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 154 DEL 1981 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMINISTRATORE DI UN ISTITUTO AVENTE PIENA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA - ELEGGIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CASI DI INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 154 DEL 1981 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMINISTRATORE DI UN ISTITUTO AVENTE PIENA AUTONOMIA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA - ELEGGIBILITÀ - CONDIZIONI.*
A seguito dell'entrata in vigore nelle more del giudizio di Cassazione della legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in tema di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale), applicabile anche ai giudizi in corso, il cui art. 10 ha abrogato l'art. 15 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, è eleggibile alla carica di consigliere comunale l'amministratore di un istituto (nella specie, asilo infantile) il quale abbia piena autonomia amministrativa ed economica e non sia dipendente dal comune, dovendosi alla parola "dipendente" attribuirsi l'accezione tecnico-amministrativa di destinatario di "ordini" e di "disciplina" da parte del comune.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 10, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)