Sez. 2, Sentenza n. 2824 del 22/04/1986 (Rv. 445862 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOTTOTETTI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - LIMITI.*
Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dello appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva la esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria, e, quindi, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio ecc.). In quest'ultima ipotesi l'appartenenza va determinata in base al titolo, e, in sua Mancanza, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dello edificio, essenziali per la sua esistenza (tetto, muri maestri, suolo ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1 cod. civ. è applicabile solo quando il sottotetto risulti in concreto, per le caratteristiche strutturali e funzionali, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune, o all'Esercizio di un servizio d'interesse comune. (V 2090/82, mass n 419555; (V 1106/80, mass n 404580; (V 470/78, mass n 389765; (V 1285/64, mass n 301841; (V 2646/61; (V 1493/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)