Sez. 1 - , Sentenza n. 2234 del 30/01/2017 (Rv. 643710 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Giudizio di omologazione - Controllo della regolarità della procedura da parte del tribunale - Estensione agli atti o ai fatti rilevanti ex art. 173 l.fall. ovvero ad essi equiparabili "quoad effectum" - Fattispecie in tema di deposito tardivo delle spese necessarie alla procedura.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode ed, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione. Ne consegue che, a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall'art. 173 l.fall., o comunque ad essi equiparabili "quoad effectum" (come, nella specie, il tardivo deposito delle spese necessarie alla procedura), il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento ovvero il suo esaurimento in modo difforme rispetto all’esito dell'accertamento più completo espletato solo nel giudizio di omologazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)