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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22454 del 06/08/2021 (Rv. 661999 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Domanda di concordato con riserva - Elenco nominativo dei creditori e rispettivi crediti - Deposito - Requisito di ammissibilità della domanda - Fondamento - Conseguenze - Mancanza riscontrata successivamente alla concessione del termine ex art. 161, comma 6 L.F. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661999-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Il deposito dell'elenco nominativo dei crediti con l'indicazione dei rispettivi creditori costituisce, ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, la cui mancanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, può essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 L.F., conformemente a quanto previsto con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda di concordato cd. "piena", la cui mancanza, ai sensi dell'art. 173, comma 3 L.F., richiamato dall'art. 161, comma 6 L.F., può essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l'apertura della procedura fino all'omologazione, legittimandone la richiesta di revoca dell'ammissione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 173 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)