Sez. 2, Sentenza n. 1844 del 18/06/1953 (Rv. 880276 - 01)
COMUNIONE E CONDOMINIO - COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO - MURI MAESTRI - COMPLESSO.
COMUNIONE E CONDOMINIO - COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO - MURI MAESTRI - COMPLESSO.
Nel caso di costruzione in cemento armato, l'espressione "muro maestro" contenuta nell'art.1117 cod.civ., non va riferita solamente alla intelaiatura di ritti e di architravi che costituisce l'ossatura dell'edificio, ma anche ai pannelli che ne riempiono i vani e che costituiscono nel loro insieme l'edificio, che senza di essi sarebbe un vuoto scheletro privo di funzionalità pratica. Così è a dirsi anche dei muri formanti il vano delle scale, le quali, con i pianerottoli che le collegano ed i muri che formano il vano dove esse si svolgono, costituiscono un unico complesso costruttivo e funzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)