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Sez. 2, Sentenza n. 1522 del 21/04/1975 (Rv. 375123 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375123-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - APPLICABILITA.*

In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice del merito deve ugualmente procedere al giudizio circa la fondatezza delle contrapposte pretese delle parti al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'Onere delle spese. (V 1646/72, mass n 358482).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)